La nostra associazione è tra gli enti che hanno sottoscritto la convenzione con il Tribunale di Brescia  per lo svolgimento del lavoro pubblica utilità. 

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LAVORO PUBBLICA UTILITA' 

 

Il lavoro di pubblica utilità è una sanzione penale consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato. 

 

 L’attività viene svolta presso gli Enti che hanno sottoscritto con il Ministro, o con i Presidenti dei Tribunali delegati, le convenzioni previste dall’art. 1 comma 1 del D.M. 26 marzo 2001, che disciplinano le modalità di svolgimento del lavoro, nonché le modalità di raccordo con le autorità incaricate di svolgere le attività di verifica.

L'Ufficio di esecuzione penale esterna ( Uepe)  può essere incaricato dal giudice di verificare l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa a favore della collettività, eseguita presso gli Enti convenzionati. 


Più specifici sono i compiti dell’Ufficio di esecuzione penale esterna ( Uepe) nei casi di sospensione del procedimento e messa alla prova. L’Ufficio concorda con l’imputato la modalità di svolgimento dell’attività riparativa, tenendo conto delle sue attitudini lavorative e delle specifiche esigenze personali e familiari, e raccordandosi con l’ente presso cui sarà svolta la prestazione gratuita. Il lavoro di pubblica utilità diventa parte integrante e obbligatoria del programma di trattamento per l’esecuzione della prova che è sottoposto alla valutazione del giudice nel corso dell’udienza. 
Nel corso dell’esecuzione, l’Ufficio cura l’attuazione del programma di trattamento, svolgendo gli interventi secondo le modalità previste dall’art. 72 della legge 354/1975, informa il giudice sull’adempimento degli obblighi lavorativi, sulla necessità di eventuali modifiche o inosservanze che possano determinare la revoca della prova.

 

In caso di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita con quella dei lavori di pubblica utilità, da svolgersi presso enti pubblici territoriali e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato individuati attraverso apposite convenzioni con i tribunali.

L’esito positivo del lavoro di pubblica utilità comporta l’estinzione del reato, oltre al dimezzamento della sanzione della sospensione della patente e la revoca della confisca del veicolo sequestrato.

Nel caso, invece, di esito negativo il giudice dispone la revoca della pena sostitutiva, ripristinando quella sostituita, la sospensione della patente e la confisca

 

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